Importi della tassa regionale
La tassa regionale, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n.18/2007, deve essere obbligatoriamente versata:
- dagli studenti che si iscrivono ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, di Scuola di specializzazione (ad eccezione di quelli dell’area medica di cui al D.Lgs. 04/08/1999, n. 368), di dottorato di ricerca, attivati dall’Università, ai sensi della L. 03/07/1998, n. 210, art. 4;
- dagli studenti iscritti ai corsi aventi valore legale, attivati prima dell’applicazione del D.M. 03/11/1999, n. 509, e da coloro che, avendo conseguito un Diploma Universitario, si iscrivono ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico;
- dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea specialistica attivati ai sensi della L. n. 508/99.
Ai sensi dell’art. 11 della legge regionale n. 45 del 28 dicembre 2012, l’importo della tassa regionale è rideterminato in tre fasce:
1. Prima fascia € 120,00 per gli studenti che presentino un valore ISEE per prestazioni universitarie inferiore o uguale a € 23.000,00;
2. Seconda fascia € 140,00 per gli studenti che presentino un valore ISEE per prestazioni universitarie compreso tra € 23.000,01 e € 46.000,00;
3. Terza fascia € 160,00 per gli studenti che presentino un valore ISEE per prestazioni universitarie superiore a € 46.000,00.
Sono, altresì, tenuti al pagamento della tassa regionale, ai sensi dell’art. 190 del R.D. 31 agosto 1933, n.1592, coloro che conseguono l’abilitazione all’esercizio professionale, nella misura fissa di € 140,00.